Politica sui conflitti di interesse

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Conformemente a quanto disposto dall’art. 177 della Delibera CONSOB n° 20307 del 15 febbraio 2018, CFI Consulenza Finanziaria Indipendente di Fabio Pioli applica una politica di evitamento dei conflitti di interesse tra sé e il Cliente di cui fornisce una descrizione sintetica. 

Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento una descrizione più dettagliata a sua scelta su carta, altro supporto durevole o tramite sito internet. 

Le circostanze potenzialmente generatrici di conflitti di interesse sono individuate, in base alle dimensioni attuali e prevedibili dell’attività svolta e delle caratteristiche di quest’ultima, nelle seguenti: 

1) CONFLITTI GENERABILI DA OPERATIVITA’ SU STRUMENTI FINANZIARI DA PARTE DL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO

Per evitare che da tali circostanze derivi un potenziale o attuale danno al Cliente, CFI stabilisce le seguenti misure:

1) nella selezione degli strumenti finanziari raccomandabili sono selezionati esclusivamente strumenti finanziari suggeribili che corrispondano al criterio di liquidità

2) il consulente finanziario si astiene dall’effettuare operazioni finanziarie sullo stesso strumento finanziario raccomandato dal cliente/clienti

3) è stabilita separazione tra la fuzione di generazione e invio delle raccomandazioni, di pertinenza del personale per cui la generazione e invio non sono conosciute anticipatamente dal personale 

4) è fatto divieto al personale di svolgere operazioni finanziarie in conto proprio e di dare comunicazione preventiva in caso di volontà di deroga di tale divieto. 

2) CONFLITTI GENERABILI DAL FORNIRE INFORMAZIONI AI CLIENTI NELLA FUNZIONE DI SERVIZIO CLIENTI (CUSTOMER CARE)

Per evitare che da tali circostanze derivi un potenziale o attuale danno al Cliente CFI stabilisce le seguenti misure:

1) la supervisione continua da parte del consulente finanziario autonomo su ogni comunicazione effettuata dal personale adibito al Servizio Cliente, non consente che venga effettuata nessuna comunicazione non monitorata

2) è vietata ogni forma di rapporto di qualsiasi natura con intermediari finanziari o altri soggetti che possa pregiudicare l’indipendenza del soggetto rilevante 

3) è data specifica disposizione di astenersi, nella comunicazione, dal formulare raccomandazioni e opinioni personali sull’adeguatezza di una raccomandazione o di uno strumento finanziario,  o indice finanziario, sull’idoneità a generare un utile o una perdita e qualsiasi previsione circa l’andamento futuro di indici o di strumenti finanziari o di qualsiasi altro elemento ad essi connesso. 

4) è fatto specifico divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto tale da poter generare un conflitto di interessi nei confronti dei clienti e dell’attività del consulente finanziario autonomo. 

5) non è prevista alcuna forma di remunerazione ai soggetti rilevanti legata ai risultati economici del consulente finanziario autonomo o all’aumento del business o del numero di clienti o della maggiore/minore operatività degli stessi. 

6) al personale è preclusa la conoscenza dei metodi che il consulente utilizza ai fini dell’analisi e del controllo del rischio legati alla produzione delle raccomandazioni o ai criteri di selezione dei valori mobiliri raccomandabili,

7) al personale è precluso, tramite protezione con apposita password, l’accesso al p.c. in cui è installato il software che convoglia e registra le raccomandazioni 

8) al personale è precluso, tramite protezione con apposite password, l’accesso alle caselle di posta elettronica aziendali. 

9) Qualora si dovesse assistere a qualsiasi comunicazione illecita, il consulente finanziario agirebbe sul momento, nel suo ruolo di controllore, per intervenire nella comunicazione con il cliente e rimuovere la confusione nella comunicazione. 

Qualora qualsiasi danno fosse stato procurato o vi fosse il rischio che un danno venisse procurato al cliente da un qualsiasi comportamento illecito di cui ai punti precedenti, il consulente finanziario si attiverebbe per ripararlo o mitigarlo fornendo opportune raccomandazioni al cliente e informando al contempo il cliente che sono a sua disposizione i meccanismi di tutela dell’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e del suo diritto a inoltrare esposti e segnalazioni all’OCF (Organismo di Vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari). 

3) CONFLITTI GENERABILI DA ACCORDI COMMERCIALI O DI OUTSOURCING DI SERVIZI STIPULABILI DAL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO

Per evitare che da tali circostanze derivi un potenziale o attuale danno al Client, CFI stabilisce le seguenti misure

1) il consulente finanziario autonomo non stipula nessun accordo che possa essere potenzialmente lesivo degli interessi dei clienti.

4) CONFLITTI GENERABILI DALLA FUNZIONE DI MARKETING O PROMOZIONE DEL SERVIZIO

Per evitare che da tali circostanze derivi un potenziale o attuale danno al Client, CFI stabilisce le seguenti misure

1) il personale da adibire al marketing è adeguatamente addestrato a fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e fornite sulla base degli Artt. 162, 165, 169, 170, 174, 175 della delibera n° 20307 della CONSOB. 

2) ogni comunicazione è personalmente vagliata dal consulente finanziario autonomo prima di “uscire” 

3) qualora venisse assegnata in outsourcing (a soggetti terzi) una parte della comunicazione, il materiale da fornire sarebbe preventivamente vagliato dal consulente finanziario autonomo e la comunicazione sarebbe oggetto di controllo e di eventuale richiesta di modifica qualora non riscontrabili le caratteistiche di cui al punto 1). 

Qualora le misure sopra adottate non fossero in grado di assicurare che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, il consulente finanziario indipendente lo comunica al Cliente secondo le modalità previste dall’Art. 177 comma 4 delibera n° 20307 della CONSOB.